Gli apparecchi elettromedicali sono "dispositivi medici" e rientrano nella categoria delle attrezzature da lavoro.
Rientrano nelle verifiche di sicurezza previste dal D.Lgs 81/08 tutte le attrezzature di lavoro intese come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”, pertanto:
per i quali occorre garantire che siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (art. 80 del D.Lgs 81/08).
Il Datore di lavoro ha il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70 D.Lgs 81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi (art. 71 c.1 D.Lgs 81/08), di sottoporle ad idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), che abroga la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i., entrato in vigore il 25 Maggio 2017, con 1° step il 26 Novembre 2017 (Organismi Notificati) e termine definitivo con abrogazione della direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e direttiva 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), inserite entrambe nel regolamento, a decorrere al 26 maggio 2020.
Norme di riferimento: CEI EN 62353 (CEI 62-148)
La periodicità delle verifiche è stabilita dallo stesso Datore di lavoro, sulla base della valutazione del rischio, in relazione alla tipologia dell’attrezzatura, del suo stato d’uso, dei rischi specifici e delle indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d’uso, nonché a titolo consultivo, da guide del Comitato Elettrotecnico Italiano che suggeriscono periodicità annuali/biennali.
La non osservanza di tali obblighi comporta per il Datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 87 che vanno dall’arresto da due a sei mesi o dall’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 Euro per ogni violazione accertata.