Dal 1 luglio 2014 è iniziato l'obbligo di marcare CE secondo le norme EN 1090 i prodotti di carpenteria metallica che sono parte della struttura dell'opera stessa o "collaborano" strutturalmente con essa.
Le norme EN 1090 sono le norme di riferimento per la fornitura di costruzioni metalliche in acciaio ed alluminio dalla loro progettazione alla loro installazione.
Come tutte le norme, anche questa, hanno carattere genericamente volontario, che diventa cogente nei casi in cui i prodotti di carpenteria metallica siano parte della struttura dell’opera stessa o “collaborino” strutturalmente con essa (cioè quando vengono incorporati in opere che devono essere progettate e realizzate in conformità alla legislazione italiana in materia di costruzioni civili, industriali in quanto “assicurano e/o contribuiscono alla sicurezza strutturale e/o geotecnica delle opere stesse“).
Per comprendere pragmaticamente se un prodotto di carpenteria è soggetto a marcatura CE in base alla EN1090, si deve pensare se togliendo dall’opera questo componente si mette in gioco o meno la resistenza e la stabilità dell’intera opera o di una sua parte, privilegiando in quest’analisi la stabilità dell’opera rispetto alla sicurezza delle persone (coperta da altre normative).
Altri casi possibili in cui è prevista la marcatura CE per i Prodotti di Carpenteria Strutturale:
I prodotti strutturali in acciaio ed alluminio sono considerati, infatti, a tutti gli effetti “Prodotti da costruzione“: come tali ricadono sotto il Regolamento europeo 305/2011 che, attraverso l’applicazione cogente dell’allegato ZA della norma stessa, prevede la rispondenza a requisiti di resistenza e stabilità meccanica dell’opera accompagnati dall’obbligo della Dichiarazione di Prestazione (DoP) e della marcatura CE dei prodotti stessi per la loro libera circolazione sul territorio europeo.
La norma armonizzata EN 1090-1:2009/EC 1-2011 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” descrive i requisiti e le modalità per l’apposizione della Marcatura CE, in accordo al Regolamento Europeo (UE) n. 305/2011.
Tale Regolamento fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è pienamente applicabile dal 1 luglio 2013 e abroga la Direttiva Europea 89/106/CEE.
La norma disciplina le condizioni per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione e stabilisce:
La Marcatura CE secondo la norma EN 1090-1 è rivolta ai produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio.
Secondo la normativa, le organizzazioni che realizzano strutture saldate, o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono eseguire tali attività in accordo alle parti rilevanti delle norme della serie EN ISO 3834. La relazione tra le classi di esecuzione delle strutture e le norme EN ISO 3834 applicabili è contenuta all’interno della norma EN 1090-1.
Lo standard EN 1090-1 non contiene direttamente norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli relativi alle costruzioni ma le richiama puntualmente. Le norme di progettazione e calcolo sono stabilite nelle rispettive sezioni degli Eurocodici serie 3 e serie 9.
Inoltre, la UNI EN 1090 richiama a riferimento anche altri standard di qualifica dei procedimenti e degli operatori di saldatura quali ISO 14731, ISO 9606-1 e EN ISO 15614.
I riferimenti per i requisiti di costruzione richiesti, sono le norme EN 1090-2 per le strutture in acciaio e alla norma EN 1090-3 per quelle in alluminio. I requisiti per la valutazione di conformità per tutte le tipologie di strutture sono definiti secondo uno standard unico, che si tratti di una semplice tettoia di un grande edificio o di una trave di un ponte.
Il Regolamento CPR 305/2011 riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile).
La serie delle norme EN 1090 definisce le modalità operative a partire dai materiali, dallo loro lavorazione (taglio, sagomatura, saldatura, ecc.), fino all’installazione ed è costruita da:
Tali prodotti devono rispettare requisiti e prestazioni relazionate ai sette requisiti essenziali dell’opera:
Il concetto alla base del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione. Se quest’ultima attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:
Il nuovo Regolamento 305/11 ha modificato le condizioni di accesso al mercato e, da luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all’obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), possono essere immessi sul mercato solo se: