Direttiva Rumore 2000/14/CE

Obiettivo principale della Direttiva 2000/14/CE, la cosiddetta Direttiva Rumore, emendata dalla Direttiva 2005/88/CE è promuovere la riduzione del rumore e impone ai costruttori il rispetto di limiti di emissione acustica, per le macchine elencate all’Art. 12, e l’apposizione della marcatura di rumorosità per le macchine elencate all’Art.13. Si applica alle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

La Direttiva Rumore 2000/14/CE

La Direttiva Rumore 2000/14/CE impone la marcatura di rumorosità per 57 tipi di attrezzature e macchine utilizzate all’aperto: per 22 di questi tipi di apparecchiature, la direttiva fissa anche dei valori limite di emissione acustica.

Per tutte le tipologie di attrezzatura coperte dalla direttiva 2000/14/CE, sono specificate le procedure e le condizioni operative per la misurazione del livello di potenza acustica.

Campo di applicazione della Direttiva Rumore

L’intervento di un ente notificato, come ECO Certificazioni, è obbligatorio per le macchine elencate nell’Art.12 della Direttiva 2000/14/CE, tra cui:

  • mezzi di compattazione,
  • argani da cantiere
  • escavatori idraulici
  • pale caricatrici
  • martelli demolitori tenuti a mano
  • dumper
  • apripista
  • tosaerba
  • motolivellatrici

Per le macchine elencate nell’Art.13, è sufficiente la stesura di una documentazione tecnica associata ad un rigoroso controllo interno di fabbricazione da parte del costruttore.

È in corso la revisione della direttiva per spostare alcune macchine ora comprese nell’Art. 13 nell’elenco di cui all’art. 12, nonché una revisione dei limiti.

Direttiva Rumore 2000/14/CE: procedura di valutazione

La procedura di valutazione della conformità è composta dalle seguenti attività:

  • esame del fascicolo tecnico, inviato dal costruttore all’Organismo notificato.
  • verifica ispettiva della macchina, messa a disposizione presso il luogo indicato dal costruttore, mediante prove strumentali durante il normale funzionamento della stessa secondo metodi normati specificati nell’allegato III.

Il Certificato di conformità

Al termine delle verifiche è rilasciato un Certificato di conformità ai sensi dell’allegato VII (unico prodotto) oppure di un Certificato di approvazione del sistema di gestione in caso di produzione in serie secondo allegato VI.

CO Certificazioni è Organismo Notificato n. 0714 autorizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della Direttiva Rumore Direttiva 2000/14/CE.

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