Diagnosi Energetica

Con il D.Lgs. 102 del 4 Luglio 2014, l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica: l’obiettivo nazionale è la riduzione entro il 2020 di 20 milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria. Secondo il Decreto, le organizzazioni hanno l’obbligo di svolgere diagnosi energetiche e sono incoraggiate all’adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia secondo la norma ISO 50001.

Soggetti e obblighi

Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica.

L’art. 8 del D.lgs. 102 definisce i soggetti obbligati a svolgere diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015 (e poi ogni 4 anni) presso i propri siti produttivi:

  • Grandi imprese (comma 1);
  • Imprese energivore (comma 3).

GRANDI IMPRESE

Per grandi imprese, secondo Chiarimenti MISE – Novembre 2016, si intende le organizzazioni le cui condizioni da soddisfare sono:

  • 250 dipendenti indipendentemente dal fatturato e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e 43 milioni di totale di Bilancio Annuo.

Condizioni verificate nei due anni precedenti.

IMPRESE ENERGIVORE

La nuova definizione di impresa energivora vuole che sia considerato non solo il consumo assoluto dei vettori energetici, ma anche l’incidenza del costo dell’energia sul proprio volume complessivo d’affari.

Il provvedimento stabilisce che le aziende con un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato abbiano diritto ad agevolazioni sulle accise.
Al 2% è invece stato fissato l’indice di intensità elettrica, ossia il rapporto tra costi dell’elettricità e fatturato oltre il quale le aziende potranno godere di sgravi sugli oneri di sistema in bolletta (in particolare quelli per le FER). E più alto sarà questo rapporto maggiori saranno le agevolazioni. Resta poi valida la soglia di 2,4 GWh annui di volumi consumati, al di sotto della quale le imprese non avranno diritto agli sgravi.

Condizione verificata l’anno precedente.

Siti da sottoporre a Diagnosi (Art. 8 D.Lgs. 102/2014)

Sito produttivo:

Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.

Società Multisito:

L’impresa, costituita da n siti tutti facenti capo ad un’unica partita IVA, oppure il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio consolidato, oppure il gruppo di imprese associate o collegate, ha la possibilità di eseguire la Diagnosi solo su un gruppo significativo dei propri siti.

Regole da applicare per l'individuazione del Cluster significativo | Settore Industriale
Regole da applicare per l’individuazione del Cluster significativo | Settore Industriale
Regole da applicare per l'individuazione del Cluster significativo | Settore Terziario
Regole da applicare per l’individuazione del Cluster significativo | Settore Terziario

La Diagnosi Energetica

La Diagnosi Energetica è un’indagine sistematica degli utilizzi dell’energia propri del sito, dell’edificio o del sistema oggetto di analisi, con l’obiettivo di identificare, tra i flussi di energia, le opportunità di riduzione dei costi energetici attraverso interventi gestionali, impiantistici e strutturali.

La Diagnosi Energetica è lo strumento per analizzare il quadro della gestione energetica di un’attività (industriale, servizi, primario e terziario) e rappresenta una valutazione sistematica di come venga utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale. ENEA ha ritenuto opportuno impostare una procedura operativa relativa alle Diagnosi Energetiche che consentisse:

  • di uniformarne la conduzione e l’inserimento dei dati da parte degli operatori;
  • di garantirne la conformità all’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014 (prescrizione che risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4);
  • di realizzare un più organico recepimento e trattamento dei dati da parte di ENEA.

Soggetti esclusi dall’obbligo di diagnosi

Sono escluse dall’obbligo diagnosi energetica ogni 4 anni ma non di inviarla all’ENEA, le imprese con sistema di gestione volontario EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, comprendente una diagnosi energetica conforme ai requisiti dell’Allegato 2 del D.lgs. 102/2014.

Il Rapporto di Diagnosi Energetica

Il rapporto dovrà contenere i seguenti paragrafi:

  1. Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica.
  2. Dati dell’azienda
  3. Dati del sito produttivo
  4. Periodo di riferimento della diagnosi
  5. Consumi energetici
  6. Materie prime
  7. Processo produttivo
  8. Prodotti
  9. Indicatori energetici di riferimento
  10. Informazioni sul metodo di raccolta dati
  11. Descrizione dell’implementazione della strategia di monitoraggio.
  12. Modelli energetici
  13. Individuazione dei possibili interventi
  14. Piani di Misura da implementare
  15. Tabella riassuntiva degli interventi individuati

Scadenze

La prossima scadenza per presentare il rapporto di diagnosi energetica sarà il 5 dicembre 2019.

Sanzioni

Le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi.

Fasi principali del Servizio

ECO offre un servizio strutturato a fasi che nasce per fornire alle organizzazioni:

  • Definizione degli obiettivi dell’analisi con il Cliente
  • Realizzazione di un sopralluogo in campo in cui si effettuerà una campagna approfondita di analisi e monitoraggio delle utenze maggiormente energivore
  • Analisi dei dati acquisiti in campo, stima della ripartizione dei consumi tra i vari centri di costo del Cliente e predisposizione di un modello energetico del sistema oggetto di analisi
  • Proposta di interventi per la riduzione dei costi energetici volti a ridurre gli sprechi, i malfunzionamenti e le anomalie riscontrate;
  • Presentazione dei risultati.

1. Campagna di monitoraggio

E’ fortemente consigliato di realizzare una campagna della durata di almeno 3 settimane sui quadri elettrici opportunamente individuati in fase di Kick Off Meeting, in cui sono presenti le principali utenze ai fini dell’adempimento minimo richiesto da ENEA. Saranno forniti gli strumenti di monitoraggio da installare presso i Siti e l’installazione e disinstallazione sarà a carico del Committente, con il supporto dei nostri tecnici. Gli analizzatori di rete saranno installati in prossimità di un quadro elettrico e andranno a monitorare i carichi elettrici ad esso collegati.

2. Diagnosi Energetica

La proposta tecnica di Diagnosi Energetica si compone di 6 fasi consequenziali a seguito della Riunione Iniziale:

  1. Raccolta Dati
  2. Elaborazione Dati
  3. Sopralluogo in Campo
  4. Ricostruzione dei consumi per “Centro di Costo Energetico”
  5. Individuazione Criticità e Opportunità
  6. Redazione Elaboratifasi Diagnosi Energetica
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