Direttiva PED 2014/68/UE

La Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE, nota come PED (Pressure Equipment Directive), è una direttiva di prodotto emanata dall’Unione Europea, che disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

Applicazione

La Direttiva PED 2014/68/UE si applica a recipienti, tubazioni, accessori a pressione, accessori di sicurezza e insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Le attrezzature a pressione, che rientrano nel campo di applicazione, devono soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’Allegato I della Direttiva PED.

Al momento dell’immissione sul mercato, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e rilasciare la dichiarazione di conformità.

La Direttiva PED identifica come responsabile della costruzione il fabbricante, con l’intervento dell’Organismo Notificato per la valutazione di conformità nei casi previsti.

La Direttiva PED riguarda solo l’immissione sul mercato comunitario delle attrezzature a pressione, ma non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all’esercizio e manutenzione delle stesse, che sono definiti dai regolamenti nazionali.

Recepimento in Italia

In Italia la norma è stata recepita con il Decreto Legislativo n° 26/2016. Fino al 30 maggio 2002 è stato possibile continuare ad applicare la precedente normativa italiana.

Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere comunicate all’INAIL.

Principali elementi

La normativa ha introdotto il concetto di Organismo Notificato (assente nelle normative precedenti sul settore degli apparecchi a pressione) quale ente certificatore per le attività di costruzione delle apparecchiature a pressione.

La nomenclatura è, inoltre, corredata di indicazioni specifiche come “attrezzature a pressione”, intendendo ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a pressione, etc), accessori a pressione ed accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a limitare la pressione in determinate circostanze.

La Direttiva 2014/68/UE identifica come responsabile unico del processo produttivo il fabbricante, coadiuvato per alcune attività dall’Organismo Notificato. Infine, la norma contiene la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti che operano in sistema di gestione qualità.

Tipologia di apparecchiature in pressione

Rientrano nelle apparecchiature in pressione soggette alla PED le seguenti singole attrezzature e insiemi da queste composti:

  • RECIPIENTE: alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzanti;
  • TUBAZIONI: componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione;
  • ACCESSORI A PRESSIONE: dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;
  • ACCESSORI DI SICUREZZA: dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili.
  • INSIEMI SOTTOPOSTI AD UNA PRESSIONE MASSIMA AMMISSIBILE PS SUPERIORE A 0.5 BAR: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

Classificazione per livello di pericolosità

La Direttiva PED richiede ai fabbricanti di identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura costruita; esso è legato al concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura.

L’energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti parametri:

  • Pressione massima ammissibile (PS);
  • Volume proprio V o, a seconda dei casi, dimensione nominale DN;
  • Tipo e stato del fluido.

In base all’Allegato II della Direttiva, in funzione della tipologia dell’attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e del risultato del calcolo PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, esistono 9 tabelle attraverso le quali è possibile definire la categoria di rischio (I, II, III, IV) del componente, dell’attrezzatura o dell’insieme.

Esclusioni dal campo di applicazione della PED

L’art. 1 del D.Lgs n.93/2000 riporta il campo di applicazione del D.Lgs.; il comma 3 elenca le attrezzature in pressione escluse dal campo di applicazione della PED; tra queste alla lett. a):

  • le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta.

Da quanto sopra si evince che nel caso ad esempio di una condotta premente di un acquedotto, le tubazioni e apparecchiature interne all’impianto di sollevamento sono soggette a PED.

La valutazione di conformità dell’Organismo notificato

ECO Certificazioni S.p.A. opera quale Organismo Notificato nr. 0714 per la valutazione della conformità delle Attrezzature a pressione secondo le seguenti procedure indicate dalla direttiva PED 2014/68/UE:

    • Modulo A2: Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali
    • Modulo B: Esame UE del Tipo – Tipo di produzione
    • Modulo B: Esame UE del Tipo – Tipo di progetto
    • Modulo C2: Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
    • Modulo D: Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione
    • Modulo D1: Garanzia della qualità del processo di Produzione
    • Modulo E: Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione
    • Modulo E1: Garanzia della Qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite
    • Modulo F: Conformità al Tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione
    • Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell’unità
    • Modulo H: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità
    • Modulo H1: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione

Su richiesta, ECO esegue la verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza come previsto dall’art. 5 comma D, D.M. n. 329 del 01/12/2004, in fase di collaudo, che esime l’utilizzatore dalla richiesta di verifica di messa in servizio da parte di INAIL.

ECO Certificazioni S.p.A. opera quale Organismo Notificato n° 0714 per la valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED).

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

Contattaci

Contatta la sede legale di Eco Certificazioni, compila il form ed inviaci la tua richiesta.