Industria 4.0 e iperammortamento: domande e risposte

Pubblicata il:13 Nov 2019

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Industria 4.0 e iperammortamento 2019: 10 risposte chiare per chi intende usufruire delle agevolazioni anche nel 2020

In questo focus proviamo a dare risposte chiare e concrete ai principali dubbi su Industria 4.0 e iperammortamento.

Definiamo in breve da www.mise.gov.it

Il termine Industria 4.0 / Impresa 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti.

Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.

  1. Cos’è il piano nazionale Industria 4.0?

Proposto inizialmente a fine 2016, aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione. La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 2018, 2019 e prorogata ancora nel 2020.

  1. Quali sono le nuove aliquote dell’iperammortamento 2019?

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli investimenti:

  • IPERAMMORTAMENTO del 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • IPERAMMORTAMENTO del 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
  • IPERAMMORTAMENTO del 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.
  1. Cos’ è l’iperammortamento del 270%?

Facciamo un esempio:

Acquisto – dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 – una macchina industriale nuova del costo di € 1.000.000 che risponde tutti i requisiti richiesti dalla Legge di bilancio, essa può essere imputata come costo dell’impresa per € 2.700.000 euro invece che € 1.000.000, con evidente e notevole vantaggio fiscale per l’impresa.

Infatti si arriva ad un ammortamento totale del 270% del costo del bene.

  1. A quali beni si applica l’iperammortamento?

  • beni materiali elencati in allegato A della legge;
    • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
    • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
    • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
  • beni immateriali elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A:
    • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
    • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
    • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

L’ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per le aziende che investono anche in beni materiali che godono di iperammortamento del 270% o 200% o 150 %. La parte immateriale è iperammortizzabile anch’essa al 270% o 200% o 150 % solo se necessaria per fare funzionare i beni materiali. Ad esempio, se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, vale l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.

  1. Gli investimenti stabiliti nel 2017 e 2018 ma non ancora attuati?

Ove siano stati fatti investimenti per i quali sia già stato dato acconto di almeno il 20 % entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018 ma non ancora attuata l’interconnessione, si applica la legge di bilancio 2018 con iperammortamento al 250%.

  1. Quali sono le scadenze per usufruire dei vantaggi dell’iperammortamento?

L’iperammortamento vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019. Applicabile anche a beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020.

Condizione imprescindibile: deve essere stato emesso l’ordine e pagato un acconto – maggiore del 20% – entro il 31 dicembre 2019.

  1. Quali requisiti devono avere i macchinari per richiedere l’iperammortamento?

Requisiti OBBLIGATORI (TUTTI E 5):

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Requisiti AGGIUNTIVI:

La macchina (ALMENO 2 SU 3):

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
  1. Cosa deve fare l’impresa per godere dei vantaggi?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2019 e mettere in funzione il bene entro il 31 dicembre 2020.

Per beni del valore superiore a € 500.000 non è più sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa, bensì occorre l’intervento di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, che rilascia la perizia o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato.

  1. I benefici fiscali dell’iperammortamento sono cumulabili con altri benefici?

, sono cumulabili con:

  • Sabatini;
  • incentivi per start up e PMI innovative;
  • ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio d’impresa);
  • credito d’imposta per ricerca e sviluppo;
  • patent box;
  • fondo centrale di garanzia.
  1. I noleggiatori possono godere dei benefici dell’iperammortamento?

La questione è complessa, inizialmente la posizione del SOLE 24 Ore era per il NO, ovvero è escluso il beneficio fiscale per chi acquista beni e poi li dà in uso ad altri, perché non si verifica mai il requisito di interconnessione per chi ha acquistato il bene.

Successivamente la circolare dell’AdE di marzo 2017, ha poi chiarito che:

“Si ricorda che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività. “

Infine è uscita una FAQ del Mise:

“DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.”

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