Verifiche

Attrezzature di lavoro: mezzi di sollevamento

Tutti i mezzi di sollevamento di persone (Gruppo SP) o di cose (Gruppo SC) con capacità di sollevamento maggiore di 200 kg e gli idroestrattori sono soggetti alle verifiche periodiche previste dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008.

Obbligatorie, ma senza stress: le certificazioni e le ispezioni che servono per legge, gestite con semplicità e chiarezza.
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro.

Obblighi per le attrezzature di lavoro: mezzi di sollevamento

Le attrezzature di sollevamento, come gru, piattaforme, paranchi e carroponti, sono strumenti fondamentali in molti ambienti di lavoro, ma rappresentano anche una delle principali fonti di rischio se non correttamente mantenute.


Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 71, stabilisce che ogni Datore di Lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure, adeguate e periodicamente controllate.

 

Cosa bisogna fare?

Il Datore di Lavoro è responsabile della corretta verifica delle attrezzature di lavoro e deve:

  • Denunciare il mezzo a INAIL al momento dell’acquisto tramite il portale CIVA, per ottenere la matricola dell’attrezzatura.
  • Richiedere la prima verifica periodica a INAIL tramite CIVA, indicando nella richiesta ECO Certificazioni S.p.A. come Soggetto Abilitato per l’esecuzione della verifica.
  • Effettuare le verifiche successive contattando direttamente ECO Certificazioni, che provvederà al controllo tecnico in conformità alle norme vigenti.
  • Conservare la documentazione (verbali, rapporti di prova, certificati) come prova dell’avvenuta verifica e della conformità del mezzo.

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Ogni quanto fare la verifica?

La periodicità dei mezzi di sollevamento persone è annuale (salvo il caso delle PLE ad azionamento manuale e dei ponti sospesi, che è biennale).

La periodicità dei mezzi di sollevamento cose può variare da 1 a 3 anni: in base al tipo di attrezzatura, al settore di utilizzo e dagli anni di vita:

  • Periodicità annuale:
    • Carrelli telescopici
    • Gru mobili o trasferibili (autogrù, gru su autocarro, gru a torre ecc.) con più di 10 anni di vita o con modalità di utilizzo usurante (settore costruzioni, siderurgico ecc.)
    • Gru fisse (gru a ponte, bandiera ecc.) con più di 10 anni di vita e con modalità di utilizzo usurante (settore costruzioni, siderurgico ecc.)
  • Periodicità biennale:
    • Gru mobili o trasferibili (autogrù, gru su autocarro, gru a torre ecc.) con meno di 10 anni di vita e con modalità di utilizzo non usurante
    • Gru fisse (gru a ponte, bandiera ecc.) con più di 10 anni di vita e con modalità di utilizzo non usurante
    • Gru fisse (gru a ponte, bandiera ecc.) con meno di 10 anni di vita e con modalità di utilizzo usurante (settore costruzioni, siderurgico ecc.)
  • Periodicità triennale
    • Gru fisse (gru a ponte, bandiera ecc.) con meno di 10 anni di vita e con modalità di utilizzo non usurante

La periodicità per gli idroestrattori può essere:

  • Annuale se operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm;
  • Biennale se con forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.);
  • Triennale se con Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

 

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Inquadramento normativo

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) prescrive che il Datore di Lavoro di un’impresa ha l’obbligo (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 dello stesso decreto, “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.

Le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, quali collaudo gru, verifica piattaforma e mezzi di sollevamenti o verifica carroponte, sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl) per la verifica dei loro mezzi, ma anche ai Soggetti Privati abilitati.

L’elenco delle macchine soggette a verifica è contenuto nell’Allegato VII del D.lgs. 81/2008


Domande frequenti

ll Datore di Lavoro è responsabile della corretta verifica delle attrezzature di lavoro.


Le periodicità sono varie ed articolate in base al tipo di attrezzatura, classificazione, tipo di ambiente di utilizzo. La frequenza varia da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni.


Il D.Lgs. 81/2008 prevede:

- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro in caso di mancata verifica di messa in esercizio (ex art. 71 co. 8),

- sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro in caso di inadempienza delle verifiche periodiche (ex art. 71 co. 11).

La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente   dalle cause che l’hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature coinvolte.

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