Certificazioni

Direttiva Attrezzature a Pressione (PED)

La Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE, nota come PED (Pressure Equipment Directive) disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

Obbligatorie, ma senza stress: le certificazioni e le ispezioni che servono per legge, gestite con semplicità e chiarezza.

2014/68/UE


Cosa certifichiamo

La Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE, conosciuta come PED, stabilisce le regole per la progettazione, costruzione e valutazione di conformità di tutte le attrezzature che operano con pressioni superiori a 0,5 bar.

In ECO Certificazioni accompagniamo i fabbricanti nel percorso verso la marcatura CE, assicurando che ogni apparecchiatura rispetti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Cosa bisogna fare?

La Direttiva PED individua nel fabbricante l’unico soggetto responsabile per la conformità dell’attrezzatura, dimostrata attraverso:

  • la predisposizione del fascicolo tecnico,
  • la redazione della dichiarazione UE di conformità,
  • l’apposizione del marchio CE sull’attrezzatura.

Nel caso di attrezzature / insiemi di Categoria II o superiore il fabbricante è tenuto a richiedere l’intervento di un Organismo Notificato, come ECO Certificazioni, per una valutazione documentale e del prodotto prima dell’immissione sul, che può avvenire solo dopo l’ottenimento del certificato.

Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.

Da Nord a Sud, siamo pronti ad ascoltarti. Vuoi essere richiamato?

Un nostro agente commerciale può chiamarti senza impegno.

Quali sono i campi di applicazione?

La Direttiva si applica a un’ampia gamma di attrezzature a pressione la cui pericolosità e quindi Categoria dipende dalla combinazione di tre fattori:

1. tipo di fluido contenuto;

2. pressione di esercizio;

3. dimensioni dell’attrezzatura (volume nominale o diametro nominale).

In generale il campo di applicazione prevede:

  • Recipienti destinati a contenere fluidi pressurizzati;
  • Tubazioni e condotte per il trasporto di fluidi;
  • Accessori a pressione con funzione di servizio;
  • Accessori di sicurezza che proteggono contro il superamento dei limiti di pressione;

Insiemi di più attrezzature a pressione.

In qualità di Organismo Notificato, verifichiamo la conformità delle attrezzature a pressione ai requisiti della Direttiva PED, garantendo sicurezza e affidabilità del prodotto.


Inquadramento normativo

La Direttiva 2014/68/UE in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n° 26/2016. Fino al 30 maggio 2002 è stato possibile continuare ad applicare la precedente normativa italiana.

Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere comunicate all’INAIL.

Principali elementi

La normativa ha introdotto il concetto di Organismo Notificato (assente nelle normative precedenti sul settore degli apparecchi a pressione) quale ente certificatore per le attività di costruzione delle apparecchiature a pressione.

La nomenclatura è, inoltre, corredata di indicazioni specifiche come “attrezzature a pressione”, intendendo ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a pressione, etc), accessori a pressione ed accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a limitare la pressione in determinate circostanze.

La Direttiva 2014/68/UE identifica come responsabile unico del processo produttivo il fabbricante, coadiuvato per alcune attività dall’Organismo Notificato. Infine, la norma contiene la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti che operano in sistema di gestione qualità.

Tipologia di apparecchiature in pressione

Rientrano nelle apparecchiature in pressione soggette alla PED le seguenti singole attrezzature e insiemi da queste composti:

  • RECIPIENTE: alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzanti;
  • TUBAZIONI: componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione;
  • ACCESSORI A PRESSIONE: dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;
  • ACCESSORI DI SICUREZZA: dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili.
  • INSIEMI SOTTOPOSTI AD UNA PRESSIONE MASSIMA AMMISSIBILE PS SUPERIORE A 0.5 BAR: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

Classificazione per livello di pericolosità

La Direttiva PED richiede ai fabbricanti di identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura costruita; esso è legato al concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura.

L’energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti parametri:

  • Pressione massima ammissibile (PS);
  • Volume proprio V o, a seconda dei casi, dimensione nominale DN;
  • Tipo e stato del fluido.

In base all’Allegato II della Direttiva, in funzione della tipologia dell’attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e del risultato del calcolo PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, esistono 9 tabelle attraverso le quali è possibile definire la categoria di rischio (I, II, III, IV) del componente, dell’attrezzatura o dell’insieme.

Esclusioni dal campo di applicazione della PED

L’art. 1 del D.Lgs n.93/2000 riporta il campo di applicazione del D.Lgs.; il comma 3 elenca le attrezzature in pressione escluse dal campo di applicazione della PED; tra queste alla lett. a):

le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta.
Da quanto sopra si evince che nel caso ad esempio di una condotta premente di un acquedotto, le tubazioni e apparecchiature interne all’impianto di sollevamento sono soggette a PED.

 


Le procedure di valutazione della conformità

ECO Certificazioni S.p.A. opera quale Organismo Notificato nr. 0714 per la valutazione della conformità delle Attrezzature a pressione secondo le seguenti procedure indicate dalla direttiva PED 2014/68/UE:

  • Modulo A2: Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali
  • Modulo B: Esame UE del Tipo – Tipo di produzione
  • Modulo B: Esame UE del Tipo – Tipo di progetto
  • Modulo C2: Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
  • Modulo D: Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione
  • Modulo E: Conformità al Tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione
  • Modulo F: Conformità al Tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione
  • Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell’unità
  • Modulo H: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità

Su richiesta, ECO esegue la verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza come previsto dall’art. 5 comma D, D.M. n. 329 del 01/12/2004, in fase di collaudo, che esime l’utilizzatore dalla richiesta di verifica di messa in servizio da parte di INAIL.

ECO Certificazioni S.p.A. opera quale Organismo Notificato n° 0714 per la valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED).

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