Verifiche

Impianti elettrici di messa a terra

Verifiche obbligatorie degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione installati negli ambienti di lavoro secondo il DPR 462/01.

Obbligatorie, ma senza stress: le certificazioni e le ispezioni che servono per legge, gestite con semplicità e chiarezza.
Regolamenta le verifiche degli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Obblighi per gli impianti elettrici

Tutti i datori di lavoro devono garantire la sicurezza degli impianti elettrici, della messa a terra e dei sistemi contro le scariche atmosferiche. Lo dice la legge DPR 462/2001, che obbliga a far eseguire verifiche periodiche da organismi abilitati.

Cosa bisogna fare?

Far verificare periodicamente:


  • L’impianto di messa a terra
  • I dispositivi di protezione dai fulmini (parafulmine)
  • Gli impianti in ambienti con rischio esplosione

Bisogna inoltre conservare il verbale di verifica e comunicare all’INAIL, tramite portale CIVA, la scelta dell’organismo abilitato e accreditato a svolgere le attività di verifica periodica e straordinaria 

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Ogni quanto fare la verifica?

Ogni 2 anni per cantieri, studi medici o veterinari, ambienti con rischio incendio o esplosione.
Ogni 5 anni per tutti gli altri ambienti di lavoro.

Se il datore di lavoro non rispetta questi obblighi, può incorrere in multe, sanzioni e persino in responsabilità legali in caso di incidenti causati da impianti non a norma. Oltre all’aspetto normativo, la verifica periodica è una garanzia per la sicurezza dei lavoratori e la tutela del patrimonio aziendale.

ECO Certificazioni è tra i primi enti accreditati in Italia a operare su tutte le quattro aree previste dal decreto, garantendo piena copertura normativa e territoriale.


Inquadramento normativo

Il DPR 462/2001 nasce per colmare una lacuna normativa legata alla sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro, introducendo l’obbligo di verifica a carico del datore di lavoro e demandando l’esecuzione di tali controlli a organismi esterni autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.


Le verifiche si applicano agli impianti di terra, ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e agli impianti presenti in ambienti classificati ATEX. La verifica deve accertare che le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti siano adeguate, che i dispositivi di interruzione automatica funzionino correttamente e che la resistenza dell’impianto di terra sia compatibile con i limiti imposti dalla normativa CEI 64-8.

A partire dal decreto Milleproroghe (DL 162/2019), è stata introdotta l’obbligatorietà di comunicare all’INAIL l’organismo incaricato, attraverso il portale CIVA. L’accesso alla piattaforma richiede SPID o CNS e consente di caricare i dati relativi all’impianto, al datore di lavoro, all’ubicazione e alla natura dell’intervento (prima verifica, periodica o straordinaria). Una volta trasmessi i dati, l’organismo potrà accettare l’incarico e procedere con la verifica.


Il tariffario da applicare è quello storico ISPESL 2005, che prevede importi non modificabili, in funzione della potenza dell’impianto e della sua complessità. Inoltre, l’organismo è tenuto a versare all’INAIL una quota pari al 5% del compenso ricevuto per ogni verifica eseguita.

La normativa prevede che, se vengono denunciati contestualmente l’impianto di terra e quello di protezione dalle scariche atmosferiche, e la verifica viene effettuata nello stesso giorno e sullo stesso sito, l’impianto LPS può essere esentato dal pagamento di una nuova tariffa, generando un risparmio per il datore di lavoro.


Classificazione impianti

Dal punto di vista tecnico, l’impianto di terra deve assicurare che le tensioni di contatto non superino i limiti di sicurezza (50 V in ambienti ordinari, 25 V in ambienti a maggior rischio), e che la resistenza di terra (Rt) sia idonea a garantire l’intervento dei dispositivi differenziali in tempi conformi alla norma. In particolare, in un sistema TT, l'intervento deve avvenire entro 1 secondo per circuiti fino a 32 A. I sistemi equipotenziali devono essere ben realizzati e includere masse estranee come tubazioni metalliche e carpenterie, affinché non si creino differenze di potenziale pericolose in caso di guasto o fulminazione.

La protezione contro le scariche atmosferiche è regolata dalla serie di norme CEI EN 62305, che stabilisce i criteri di valutazione del rischio e i livelli di protezione richiesti. Il datore di lavoro è tenuto a verificare, con il supporto di un tecnico abilitato, se l'edificio rientra tra quelli che devono essere protetti tramite un LPS (Lightning Protection System). In caso affermativo, l’impianto deve essere denunciato all’INAIL ed essere oggetto delle stesse verifiche periodiche previste per la messa a terra.

La classificazione degli impianti soggetti a verifica è suddivisa in quattro aree tecniche:

  • Area 1: sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS)
  • Area 2: impianti di messa a terra con tensione ≤ 1000 V
  • Area 3: impianti di terra > 1000 V (alta tensione)
  • Area 4: impianti elettrici in atmosfere esplosive (ATEX)

Infine, in relazione al sistema elettrico di distribuzione impiegato (TT, TN-S, TN-C, IT), il tecnico incaricato dovrà valutare le modalità di protezione adottate, i tempi di intervento e la continuità di esercizio richiesta, soprattutto in contesti industriali, sanitari o critici.


Domande frequenti

L'obbligo spetta ai datori di lavoro


La frequenza delle verifiche dipende dalla tipologia di ambiente. In ambienti ordinari, la verifica deve essere effettuata ogni 5 anni. In ambienti considerati più a rischio, come cantieri edili, strutture sanitarie, locali con rischio incendio o esplosione, le verifiche vanno effettuate ogni 2 anni. Queste scadenze sono valide per tutti gli impianti soggetti al DPR 462/01.


La mancata verifica periodica dell'impianto di messa a terra comporta sanzioni amministrative e penali. 

Le sanzioni amministrative possono variare da circa € 500 a oltre € 6.000, mentre quelle penali prevedono l'arresto da 2 a 6 mesi o una multa da € 1.000 a € 6.400.

Inoltre, la mancata verifica può anche portare alla sospensione dell'attività lavorativa e all'eventuale mancata copertura assicurativa in caso di incidenti. 

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