Verifiche

Attrezzature a pressione

Ispezioni di attrezzature a pressione disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e regolate dal DM 329/2004.

Obbligatorie, ma senza stress: le certificazioni e le ispezioni che servono per legge, gestite con semplicità e chiarezza.
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro.

Verifiche di impianti e attrezzature a pressione

Gli impianti e le attrezzature a pressione, come serbatoi, autoclavi, compressori o centrali di riscaldamento, sono elementi fondamentali in molti ambienti civili e industriali. Proprio per questo, devono essere controllati periodicamente per garantire la sicurezza di chi li utilizza e il corretto funzionamento nel tempo.

Le verifiche periodiche, previste dalla normativa vigente, hanno l’obiettivo di assicurare che le attrezzature siano installate secondo le istruzioni del costruttore, mantenute in buono stato e dotate di tutti i dispositivi di sicurezza necessari.

ECO Certificazioni, quale soggetto abilitato, ha predisposto procedure semplici ed intuitive, e una rete capillare in tutta Italia, per soddisfare tempestivamente tutte le richieste.

Cosa bisogna fare?

Per essere in regola e garantire la sicurezza delle persone e degli impianti, il datore di lavoro che esercisce un'attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:

  •       Dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’INAIL (utilizzando la procedura telematica CIVA) che provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art 5 del DM 329/2004, prima di metterla in servizio si deve richiedere che venga sottoposta alla verifica della messa in servizio ai sensi dell’art 4 del DM 329/2004
  • Richiedere la prima delle verifiche periodiche all’INAIL (utilizzando la procedura telematica CIVA) inserendo nella richiesta il nominativo di un soggetto abilitato come ECO Certificazioni; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’VII al D.Lgs. 81/2008, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
  • Effettuare le verifiche periodiche successive richiedendo direttamente a ECO Certificazioni di eseguirle secondo la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.

Da Nord a Sud, siamo pronti ad ascoltarti. Vuoi essere richiamato?

Un nostro agente commerciale può chiamarti senza impegno.

Ogni quanto fare la verifica?

Le tempistiche delle verifiche sugli impianti a pressione variano in base al tipo di attrezzatura, al fluido contenuto e alla categoria come definita dalla direttiva PED 2014/68/UE (D.lgs 93/2000 art. 3).

I fluidi sono classificati come:

  • Pericolosi: Gruppo 1 (es. infiammabili, corrosivi, cancerogeni, ecc.)
  • Non pericolosi: Gruppo 2 (es. acqua, aria compressa, azoto)

Eseguire le verifiche nei tempi previsti non è solo un obbligo di legge, ma anche una garanzia di sicurezza, continuità operativa e tutela per tutti coloro che operano in prossimità di tali attrezzature.

Tra i servizi offerti ai nostri clienti, vi è anche un portale di gestione online per il monitoraggio delle scadenze e l’accesso ai verbali di verifica relativi alle proprie attrezzature.


Inquadramento normativo

Le verifiche periodiche sugli impianti a pressione sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e regolate dal DM 329/04 che definisce le modalità della messa in servizio, l'esercizio, la verifica degli accessori di sicurezza, le riparazioni e le modifiche di attrezzature ed insiemi a pressione definiti come Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento. L’utilizzatore dell’attrezzatura a pressione potrà rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.


Domande frequenti

L’obbligo di richiedere la verifica di messa in esercizio è dell’utilizzatore.

L’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, inclusa la prima, è del proprietario / legale rappresentante dell’attrezzatura / insieme a pressione.


Le periodicità sono varie ed articolate in base al tipo di attrezzatura, classificazione PED, tipo di fluido e tipologia di verifica: di funzionamento, interna o di integrità.


Il D.Lgs. 81/2008 prevede:

·       arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro in caso di mancata verifica di messa in esercizio (ex art. 71 co. 8),

·       sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro in caso di inadempienza delle verifiche periodiche (ex art. 71 co. 11).

La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti.

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