Verifiche

Attrezzature a pressione

Ispezioni di attrezzature a pressione disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e regolate dal DM 329/2004.
Obbligatorie, ma senza stress: le certificazioni e le ispezioni che servono per legge, gestite con semplicità e chiarezza.
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro.

Verifiche di impianti e attrezzature a pressione

Gli impianti e le attrezzature a pressione, come serbatoi, autoclavi, compressori o centrali di riscaldamento, sono elementi fondamentali in molti ambienti civili e industriali. Proprio per questo, devono essere controllati periodicamente per garantire la sicurezza di chi li utilizza e il corretto funzionamento nel tempo.

Le verifiche periodiche, previste dalla normativa vigente, hanno l’obiettivo di assicurare che le attrezzature siano installate secondo le istruzioni del costruttore, mantenute in buono stato e dotate di tutti i dispositivi di sicurezza necessari.

ECO Certificazioni, quale soggetto abilitato, ha predisposto procedure semplici ed intuitive, e una rete capillare in tutta Italia, per soddisfare tempestivamente tutte le richieste.

Cosa bisogna fare?

Per essere in regola e garantire la sicurezza delle persone e degli impianti, il datore di lavoro che esercisce un'attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:

  •       Dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’INAIL (utilizzando la procedura telematica CIVA) che provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art 5 del DM 329/2004, prima di metterla in servizio si deve richiedere che venga sottoposta alla verifica della messa in servizio ai sensi dell’art 4 del DM 329/2004
  • Richiedere la prima delle verifiche periodiche all’INAIL (utilizzando la procedura telematica CIVA) inserendo nella richiesta il nominativo di un soggetto abilitato come ECO Certificazioni; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicitĂ  di cui all’VII al D.Lgs. 81/2008, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
  • Effettuare le verifiche periodiche successive richiedendo direttamente a ECO Certificazioni di eseguirle secondo la periodicitĂ  prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.

Da Nord a Sud, siamo pronti ad ascoltarti. Vuoi essere richiamato?

Un nostro agente commerciale può chiamarti senza impegno.

Ogni quanto fare la verifica?

Le periodicitĂ  delle verifiche sugli impianti a pressione sono definite nell'allegato VII del D. Lgs. 81 / 2008 e variano in base al tipo di attrezzatura, al fluido contenuto e alla categoria come definita dalla direttiva PED 2014/68/UE (D.lgs 93/2000 art. 3).

I fluidi sono classificati come:

  • Pericolosi: Gruppo 1 (es. infiammabili, corrosivi, cancerogeni, ecc.)
  • Non pericolosi: Gruppo 2 (es. acqua, aria compressa, azoto)

Eseguire le verifiche nei tempi previsti non è solo un obbligo di legge, ma anche una garanzia di sicurezza, continuità operativa e tutela per tutti coloro che operano in prossimità di tali attrezzature.

1. Recipienti a pressione

  • contenenti fluidi del gruppo 1 (pericolosi)

Verifica di funzionamento biennale 

Verifica di integritĂ  decennale

  • contenenti liquidi del gruppo 1 (pericolosi)

Verifica di funzionamento quinquennale 

Verifica di integritĂ  decennale

  • contenenti fluidi del gruppo 2 (non pericolosi) - cat. III e IV

Verifica di funzionamento triennale 

Verifica di integrità decennale 

  • contenenti fluidi del gruppo 2 (non pericolosi) - cat. I e II

Verifica di funzionamento quadriennale

Verifica di integritĂ  decennale

2. Generatori di vapore 

Verifica di funzionamento biennale 

Verifica interna biennale

Verifica di integrità decennale 

3.  Generatori di calore

Verifica di funzionamento quinquennale 

4. Tubazioni

  • contenenti fluidi del gruppo 1 (pericolosi) 

Verifica di funzionamento quinquennale

Verifica di integritĂ  decennale

  • contenenti gas e/o vapori del gruppo 2 (non pericolosi)
    • aventi temperatura > 350°C

Verifica di funzionamento quinquennale

Verifica di integrità decennale 

    • aventi temperatura ≤ 350°C

Verifica di integritĂ  decennale

Quando un insieme indivisibile contiene al suo interno una o più attrezzature soggette a verifica periodica, la periodicità da applicare è quella più restrittiva tra tutte le attrezzature incluse.

Tra i servizi offerti ai nostri clienti, vi è anche un portale di gestione online per il monitoraggio delle scadenze e l’accesso ai verbali di verifica relativi alle proprie attrezzature.


Inquadramento normativo

Le verifiche periodiche sugli impianti a pressione sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e regolate dal DM 329/04 che definisce le modalitĂ  della messa in servizio, l'esercizio, la verifica degli accessori di sicurezza, le riparazioni e le modifiche di attrezzature ed insiemi a pressione definiti come Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento. L’utilizzatore dell’attrezzatura a pressione potrĂ  rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.

Le normative a cui fare riferimento per le verifiche periodiche sulle attrezzature a pressione, sono:

  • Art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 - obblighi del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche
  • All. VII del D.Lgs. 81/2008 - periodicitĂ  delle verifiche
  • DM 329/2004 - Regolamento per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature in pressione
  • DM 111 del 11/04/2011 - ModalitĂ  di effettuazione delle verifiche periodiche

Domande frequenti

L’obbligo di richiedere la verifica di messa in esercizio è dell’utilizzatore.

L’obbligo di richiedere le verifiche periodiche, inclusa la prima, è del proprietario / legale rappresentante dell’attrezzatura / insieme a pressione.


Le periodicitĂ  sono varie ed articolate in base al tipo di attrezzatura, classificazione PED, tipo di fluido e tipologia di verifica: di funzionamento, interna o di integritĂ .


Il D.Lgs. 81/2008 prevede:

·       arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro in caso di mancata verifica di messa in esercizio (ex art. 71 co. 8),

·       sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro in caso di inadempienza delle verifiche periodiche (ex art. 71 co. 11).

La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti.

Vorresti maggiori informazioni?

Che tu abbia un dubbio, una richiesta o voglia sapere come possiamo supportarti, compila il form.
Ti ricontatteremo per fornirti tutte le risposte di cui hai bisogno.