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Impresa 4.0 nel Settore Sanitario
Impresa 4.0 nel Settore Sanitario
Applicazione dell’iper ammortamento al settore sanitario
Il 1 marzo 2019 è stata pubblicata la circolare n. 48160 che fornisce chiarimenti in materia di applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario attraverso una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di “sanità 4.0” e non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate - Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.Le tipologie di beni
In sintesi, le tipologie di beni, materiali e immateriali, prese in esame dalla circolare sono:- Apparecchiature per la diagnostica per immagini: tutte le apparecchiature per la c.d. medical imaging – vale a dire, l’insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche – e che si differenziano tra loro, principalmente, in ragione del tipo di sorgente di energia utilizzata per l’esecuzione del processo di indagine
- Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia: le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali
- Robot: le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi
- Sistemi automatizzati da laboratorio: o i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche
- La Relazione Tecnica che, tra gli elementi più significativi, contiene l’analisi del sistema d’interconnessione e la conformità ai requisiti di sicurezza del bene necessaria per i beni con valore superiore a € 500.000 ed utile da predisporre per i beni con valore inferiore a € 500.000.
- L’Attestato di Conformità, che rappresenta il documento ufficiale e conferma la rispondenza del bene ai requisiti di legge, tutela la proprietà intellettuale e la riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte, e potrà essere esibita su richiesta degli organi di controllo.