Certificazioni

Direttiva Attrezzature a Pressione Trasportabili (TPED)

La Direttiva 2010/35/UE definita anche T-PED, stabilisce le regole e modalità da seguire per la certificazione di attrezzature a pressione trasportabili.

Obbligatorie, ma senza stress: le certificazioni e le ispezioni che servono per legge, gestite con semplicità e chiarezza.

2010/35/UE


Cosa certifichiamo

La Direttiva T-PED 2010/35/UE definisce i requisiti di sicurezza e conformità per le attrezzature a pressione trasportabili, come bombole, cisterne e veicoli batteria, garantendone l’utilizzo sicuro e la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea.

Cosa bisogna fare?

Le attrezzature a pressione trasportabili, come bombole, cisterne e contenitori per gas, devono riportare la marcatura π (pi) per poter essere immesse sul mercato e utilizzate all’interno dell’UE.

La Direttiva T-PED impone ai fabbricanti e gestori di:

  • progettare e costruire le attrezzature in conformità ai requisiti dell’Allegato I della Direttiva 2008/68/CE (ADR);
  • sottoporle alla valutazione di conformità da parte di un Organismo Notificato;
  • effettuare ispezioni periodiche, intermedie e straordinarie per garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza;
  • rivalutare le attrezzature del cosiddetto “vecchio parco”, costruite prima dell’entrata in vigore della T-PED, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 18.06.2015.

Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.

Da Nord a Sud, siamo pronti ad ascoltarti. Vuoi essere richiamato?

Un nostro agente commerciale può chiamarti senza impegno.

Quali sono i campi di applicazione?

La Direttiva T-PED 2010/35/UE si applica a tutte le attrezzature a pressione destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, tra cui:

  • bombole e cartucce di gas;
  • cisterne per GPL o merci pericolose;
  • veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM);
  • rubinetti, valvole e accessori per recipienti a pressione trasportabili.

Noi di ECO operiamo su attrezzature di nuova costruzione e su quelle del “vecchio parco” ancora in servizio, eseguendo verifiche presso centri di collaudo e impianti di riempimento.

Assicuriamo che ogni recipiente mantenga nel tempo le condizioni di sicurezza, integrità e conformità normativa, garantendo continuità operativa e fiducia per produttori, operatori logistici e utilizzatori finali.


Inquadramento normativo

La Direttiva 2010/35/UE definita anche T-PED, subentrata alla 1999/36/CE, stabilisce le regole e modalità da seguire per la certificazione di attrezzature a pressione trasportabili.

La Direttiva T-PED  disciplina la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la loro sicurezza e garantirne la libera circolazione nel mercato comunitario.


Le procedure di valutazione della conformità

I requisiti dei prodotti oggetto di valutazione sono definiti in riferimento all’Allegato I della Direttiva 2008/68/CE, denominato ADR. Infatti, il trasporto internazionale stradale di merci pericolose è regolamentato a livello europeo. Di tale Accordo, costituito da un testo di pochi articoli, fanno parte due Allegati (Allegato A e Allegato B), che contengono tutte le disposizioni regolamentari alle quali occorre attenersi per i trasporti in questione.

Il ruolo dell’Organismo Notificato

ECO è Organismo Notificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e può svolgere attività di Verifica di Conformità ai sensi della Direttiva T-PED 2010/35/UE finalizzate a:

  • approvazione e autorizzazione all’immissione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione
  • rivalutazione della conformità di attrezzature a pressione trasportabili esistenti sul mercato che non recano il marchio di conformità, ma che sono rivalutatili verso la T-PED
  • svolgimento di ispezioni periodiche per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari per il riutilizzo di attrezzature a pressione trasportabili.
  • L’emissione dell’attestato è subordinata quindi alla completezza e correttezza del fascicolo documentata da un rapporto di verifica ed alla rispondenza del prodotto/sistema alla documentazione valutata.

Al termine delle verifiche vengono rilasciati i rapporti di ispezione e un certificato di ispezione che riepiloga l’esito delle valutazioni eseguite e la possibilità o meno dell’attrezzatura di entrare / restare in servizio.

Nel caso di attrezzature nuove oppure oggetto di rivalutazione, il fabbricante appone il marchio π seguito dal numero di notifica (0714 per ECO Certificazioni).

Verifica delle attrezzature del "vecchio parco"

Il D.lg.s 12 giugno 2012, n.  78 di recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/35/UE, nota come T-PED, stabiliva il quadro normativo per l’approvazione e la verifica periodica delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova costruzione; tuttavia, dalle verifiche periodiche per il mantenimento di tali attrezzature, rimanevano escluse dall’applicazione, le attrezzature costruite in precedenza ed approvate secondo le procedure stabilite dal Regio Decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernente l’approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti  destinati  al  trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti. Il mantenimento di queste attrezzature rimaneva affidato alla responsabilità dell’organismo di controllo INAIL.

Il Decreto 18.06.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il principale scopo di  armonizzare le attività del settore della costruzione,  approvazione e mantenimento in servizio delle attrezzature  a pressione trasportabili  autorizza Organismi terzi per le valutazioni  di  conformità,  controlli periodici, controlli  intermedi,  controlli  eccezionali  e   supervisione   del servizio di controllo interno delle attrezzature, stabilisce le modalità per la richiesta di riconoscimento da parte degli Organismi e per la concessione dell’autorizzazione.

ECO è Organismo di Ispezione di tipo A (con accreditamento 00234 ISP) e organismo notificato (n. 0714) con l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per le seguenti attività:

  • Certificazione ai sensi dell’Allegato III della direttiva 2010/35/UE;
  • 1.8.7.3 (ADR) Supervisione della fabbricazione;
  • 1.8.7.4 Controlli e prove iniziali;
  • 1.8.7.6 Controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali;
  • 1.8.7.7 Autorizzazione e supervisione del servizio ispettivo interno.

Vorresti maggiori informazioni?

Che tu abbia un dubbio, una richiesta o voglia sapere come possiamo supportarti, compila il form.
Ti ricontatteremo per fornirti tutte le risposte di cui hai bisogno.