Certificazioni

Direttiva Attrezzature a Pressione (PED)

La Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE, nota come PED (Pressure Equipment Directive) disciplina la progettazione fabbricazione e valutazione di conformitĂ  delle attrezzature a pressione, degli insiemi e dei compenti di sicurezza.
Obbligatorie, ma senza stress: le certificazioni e le ispezioni che servono per legge, gestite con semplicità e chiarezza.

2010/35/UE


Cosa certifichiamo

La Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE, nota come PED, stabilisce l regole per la progettazione, costruzione e valutazione di conformitĂ  di tutte le attrezzature che operano con pressioni superiori a 0,5 bar.

Cosa bisogna fare?

La Direttiva PED individua nel fabbricante l’unico soggetto responsabile per la conformità dell’attrezzatura, dimostrata attraverso:

  • la predisposizione del fascicolo tecnico,
  • la redazione della dichiarazione UE di conformitĂ ,
  • l’apposizione del marchio CE sull’attrezzatura.

Nel caso di attrezzature / insiemi di Categoria II o superiore il fabbricante è tenuto a richiedere l’intervento di un Organismo Notificato, come ECO Certificazioni, per una valutazione documentale e del prodotto prima dell’immissione sul, che può avvenire solo dopo l’ottenimento del certificato.

Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.

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Quali sono i campi di applicazione?

La Direttiva Direttiva si applica a un’ampia gamma di attrezzature a pressione la cui pericolosità e quindi Categoria dipende dalla combinazione di tre fattori:

  1. tipo di fluido contenuto,
  2. pressione di esercizio,  
  3. dimensioni dell’attrezzatura (volume nominale o diametro nominale).

In generale il campo di applicazione prevede:

  • Recipienti destinati a contenere fluidi pressurizzati;
  • Tubazioni e condotte per il trasporto di fluidi;
  • Accessori a pressione con funzione di servizio;
  • Accessori di sicurezza che proteggono contro il superamento dei limiti di pressione;

Insiemi di piĂą attrezzature a pressione.

 

ECO Certificazioni S.p.A., a seguito di accreditamento n. 00234, ha ottenuto l’autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) al rilascio delle certificazioni, in qualità di organismo notificato n. 0714, per i Moduli A2, B, C2, D, E, F, G, H, permettendo così la libera circolazione delle merci nell’ambito della comunità europea.


Inquadramento normativo

La Direttiva 2010/35/UE definita anche T-PED, subentrata alla 1999/36/CE, stabilisce le regole e modalità da seguire per la certificazione di attrezzature a pressione trasportabili.

La Direttiva T-PED  disciplina la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la loro sicurezza e garantirne la libera circolazione nel mercato comunitario.


Le procedure di valutazione della conformitĂ 

I requisiti dei prodotti oggetto di valutazione sono definiti in riferimento all’Allegato I della Direttiva 2008/68/CE, denominato ADR. Infatti, il trasporto internazionale stradale di merci pericolose è regolamentato a livello europeo. Di tale Accordo, costituito da un testo di pochi articoli, fanno parte due Allegati (Allegato A e Allegato B), che contengono tutte le disposizioni regolamentari alle quali occorre attenersi per i trasporti in questione.

Il ruolo dell’Organismo Notificato

ECO è Organismo Notificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e può svolgere attività di Verifica di Conformità ai sensi della Direttiva T-PED 2010/35/UE finalizzate a:

  • approvazione e autorizzazione all’immissione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione
  • rivalutazione della conformitĂ  di attrezzature a pressione trasportabili esistenti sul mercato che non recano il marchio di conformitĂ , ma che sono rivalutatili verso la T-PED
  • svolgimento di ispezioni periodiche per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari per il riutilizzo di attrezzature a pressione trasportabili.
  • L’emissione dell’attestato è subordinata quindi alla completezza e correttezza del fascicolo documentata da un rapporto di verifica ed alla rispondenza del prodotto/sistema alla documentazione valutata.

Al termine delle verifiche vengono rilasciati i rapporti di ispezione e un certificato di ispezione che riepiloga l’esito delle valutazioni eseguite e la possibilità o meno dell’attrezzatura di entrare / restare in servizio.

Nel caso di attrezzature nuove oppure oggetto di rivalutazione, il fabbricante appone il marchio π seguito dal numero di notifica (0714 per ECO Certificazioni).

Verifica delle attrezzature del "vecchio parco"

Il D.lg.s 12 giugno 2012, n.  78 di recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/35/UE, nota come T-PED, stabiliva il quadro normativo per l’approvazione e la verifica periodica delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova costruzione; tuttavia, dalle verifiche periodiche per il mantenimento di tali attrezzature, rimanevano escluse dall’applicazione, le attrezzature costruite in precedenza ed approvate secondo le procedure stabilite dal Regio Decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernente l’approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti  destinati  al  trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti. Il mantenimento di queste attrezzature rimaneva affidato alla responsabilità dell’organismo di controllo INAIL.

Il Decreto 18.06.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il principale scopo di  armonizzare le attività del settore della costruzione,  approvazione e mantenimento in servizio delle attrezzature  a pressione trasportabili  autorizza Organismi terzi per le valutazioni  di  conformità,  controlli periodici, controlli  intermedi,  controlli  eccezionali  e   supervisione   del servizio di controllo interno delle attrezzature, stabilisce le modalità per la richiesta di riconoscimento da parte degli Organismi e per la concessione dell’autorizzazione.

ECO è Organismo di Ispezione di tipo A (con accreditamento 00234 ISP) e organismo notificato (n. 0714) con l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per le seguenti attività:

  • Certificazione ai sensi dell’Allegato III della direttiva 2010/35/UE;
  • 1.8.7.3 (ADR) Supervisione della fabbricazione;
  • 1.8.7.4 Controlli e prove iniziali;
  • 1.8.7.6 Controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali;
  • 1.8.7.7 Autorizzazione e supervisione del servizio ispettivo interno.

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