Direttiva Ascensori
2014/33/UE – D.P.R. 162/99
Cosa certifichiamo
La Direttiva 2014/33/UE stabilisce i requisiti di sicurezza e conformità per la progettazione, fabbricazione e installazione degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza.
L’apposizione della Marcatura CE è obbligatoria per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ogni nuovo impianto: essa certifica che l’ascensore rispetta gli standard europei in materia di sicurezza, affidabilità e qualità costruttiva.
Cosa bisogna fare?
Prima della messa in servizio i fabbricanti devono espletare le procedure di certificazione previste dalla direttiva 2014/33/UE per gli ascensori e i relativi componenti di sicurezza.
Siamo operativi su tutto il territorio nazionale.
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Quali sono i campi di applicazione?
La Direttiva 2014/33/UE si applica agli ascensori in servizio permanente destinati al trasporto:
- di persone;
- di persone e cose;
- di sole cose, se il vano di carico è accessibile e dotato di comandi interni.
Sono inoltre inclusi i componenti di sicurezza elencati nell’Allegato III della Direttiva.
Sono invece esclusi impianti specifici come ascensori da cantiere, impianti a fune, scale mobili, ascensori militari o apparecchi con velocità inferiore a 0,15 m/s.
Verifiche
Impianti ascensore
Verifiche periodiche agli impianti ascensore secondo il D.P.R. 162 del 30.04.1999 e s.m.i. per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
Certificazioni
Direttiva Rumore
La Direttiva Rumore 2000/14/CE impone la marcatura di rumorosità per 57 tipi di attrezzature e macchine utilizzate all’aperto.
Verifiche
Impianti condominiali
Servizi pensati per identificare e risolvere potenziali rischi, prevenire incidenti, infortuni e danni alle persone e animali, verificare gli impianti e i dispositivi di utilizzo comune e garantire il rispetto delle normative.
Con il nostro supporto, costruttori e installatori possono garantire la sicurezza, la conformità e la qualità dei propri ascensori, assicurando un accesso sicuro e conforme agli standard europei.
Inquadramento normativo
In seguito al recepimento della Direttiva 2014/33/UE, la marcatura CE rappresenta un requisito fondamentale ed obbligatorio per la commercializzazione e la messa in servizio degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza. Secondo la direttiva i costruttori/installatori sono “responsabili della progettazione, fabbricazione ed installazione” degli ascensori e dei loro componenti. Spetta a loro dichiararne la conformità e apporre la marcatura CE.
La Direttiva Ascensori individua nel fabbricante l’unico soggetto responsabile per la conformità dell’ascensore modello o del componente di sicurezza.
Mentre è a carico dell’installatore la garanzia di conformità dell’impianto oggetto di installazione, per tale soggetto la direttiva prevede:
· la predisposizione del fascicolo tecnico;
· la redazione di un’analisi dei rischi specifica per il modello e il sito installazione
· la redazione della dichiarazione UE di conformità;
· la richiesta di certificazione ad un organismo notificato, come ECO Certificazioni;
· l’apposizione del marchio CE sull’impianto.
Resta inteso che l’impianto ascensore può recare la marcatura CE e quindi essere messo in servizio, solo all’ottenimento della certificazione da parte di un Organismo Notificato.
Le procedure di valutazione della conformità
ECO Certificazioni S.p.A. Organismo accreditato 00234 ISP e 00234 PRD e Organismo Notificato n° 0714 è autorizzato ad espletare le procedure di valutazione della conformità degli Ascensori ai sensi della Direttiva 2014/33/UE per:
- Allegato V - Esame Finale
- Allegato VIII - Verifica dell’unità
Qualora l’ascensore non possa essere installato seguendo i requisiti delle norme armonizzate per ragioni tecniche, ovvero non è possibile realizzare gli spazi liberi/volumi di rifugio in fossa e testata, occorre richiedere un’autorizzazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi Art. 17 bis D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8 che modifica il D.P.R. 162/99.